Pensioni di invalidità al 100%: aumento sotto l’albero di Natale

A novembre e dicembre saranno corrisposti, secondo il messaggio n. 3960  INPS del 28 ottobre 2020, gli aumenti alle pensioni di invalidità per i cittadini invalidi al 100% con età pari o superiore a 18 anni. L’importo spettante, per il 2020, passerà da 285 euro fino a 651,51 euro per 13 mensilità nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla normativa. A quest’importo saranno aggiunti gli arretrati calcolati dal 20 luglio scorso. Sarebbe pertanto in arrivo per la mensilità in corso un assegno una tantum di circa duemila euro tra adeguamento e arretrati.
Chi ha diritto alla maggiorazione e cosa deve fare

Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Alla determinazione del reddito – si legge nel comunicato INPS del 13 ottobre 2020 concorrono i redditi di qualsiasi natura. Non concorrono però al calcolo reddituale: “Il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

Agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, l’aumento è riconosciuto d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.
Dovranno invece presentare domanda attraverso l’Inps o i patronati i titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.
Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Come comportarsi se il reddito ha subito una variazione nel corso del 2020

Se i redditi personali hanno subito una variazione nel corso del 2020 che incide sul diritto alla maggiorazione e non sono stati comunicati all’Inps attraverso le previste modalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento dell’aumento. L’interessato dovrà presentare una domanda di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio sul sito Inps, oppure rivolgersi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato abilitato a prestare tale servizio di assistenza. Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.

Per gli importi mensili superiori ai mille euro IBAN obbligatorio

I pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, per l’accredito della pensione dovranno dotarsi per legge di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione. Il relativo IBAN dovrà essere comunicato all’Inps, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta anche direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario.

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